DECORO E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CONFEZIONI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILE PER I FIORI FRESCHI E CORRETTO SMALTIMENTO DEI FIORI FINTI E DEI LUMINI VOTIVI – PROGETTO #CONSOLOFIORI”

    Ordinanza n°  91  del 27.10.

Data:
28 Ottobre 2022

DECORO E PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI CONFEZIONI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILE PER I FIORI FRESCHI E CORRETTO SMALTIMENTO DEI FIORI FINTI E DEI LUMINI VOTIVI – PROGETTO #CONSOLOFIORI”

 

 

Ordinanza n°  91  del 27.10.2022

 

IL SINDACO

 

Vista la DIRETTIVA (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;

Visto il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente;

Vista la Legge 3 agosto 2017, n. 123, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, che vieta la commercializzazione di contenitori non biodegradabili o compostabili, tipo confezioni e “borse di plastica” o shopper;

Vista l’ordinanza sindacale n. 9 del 04/02/2019, Progetto “Sciacca Plastic free”;

Viste le finalità e la consistenza del piano ARO adottato dal Comune di Sciacca, che dispone, tra l’altro le modalità di conferimento e susseguente raccolta dei rifiuti differenziati, al fine di garantire una corretta, separata gestione delle diverse frazioni, promuovendone il recupero, ove possibile;

Considerato che il rifiuto secco residuale scaturito dal conferimento, negli appositi mastelli ivi collocati, dei rifiuti prodotti dagli utenti del cimitero comunale, non è conforme ai requisiti richiesti per la differenziazione, poiché attualmente i fiori, la plastica e ogni altro tipo di rifiuto viene  collocato indifferentemente nei mastelli, senza discrimine di sorta;

Considerato, anche, che tale smaltimento indifferenziato da parte degli utenti, costringe poi gli operatori ecologici ad effettuare manualmente la separazione dei materiali organici da quelli secchi (plastica, carta e alluminio), prima del prelievo dalla sede cimiteriale, con aggravio dei tempi per lo smaltimento finale e con il grave risultato dell’accumulo di grosse quantità di fiori secchi e immondizia a stazionare nei detti mastelli, lungo i viali, con altrettanto grave compromissione del decoro e della pulizia dei luoghi;

Avendo preso atto che il macroscopico problema ambientale, di decoro e di pulizia dentro il Cimitero sia lo smaltimento delle componenti in plastica non biodegradabile e non compostabile delle confezioni e/o imballaggi, degli shopper, dei flaconi in plastica, delle bottiglie, della carta alluminio, dei lumini in plastica, dei fiori finti, ecc.;

Constatato che tale rifiuto secco inorganico e non biodegradabile, identificabile soprattutto con l’imballaggio proveniente dalla confezione dei mazzi di fiori freschi, viene abbandonato nei mastelli con i fiori secchi, che costituiscono invece rifiuto organico compostabile;

Constatato che un altro problema di corretto smaltimento è legato allo smaltimento dei lumini votivi e ai fiori finti, che in grande numero adornano le tombe dei defunti e che sono spesso realizzati in multimateriale non biodegradabile (metallo, plastica, stoffa, ecc.), ma che vanno spesso soggetti a usura, staccandosi talvolta delle parti che poi volano ovunque, senza mai degradarsi naturalmente, ma rimanendo come oggetti inquinanti e sporcizia in giro per il cimitero;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale – Titolo II – Gestione degli imballaggi;

Visto l’art. 50 comma 5 del TUEL del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Considerato che questa amministrazione è impegnata in un continuo processo di sensibilizzazione della cittadinanza, volto a favorire comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti, mediante azioni finalizzate al rispetto per l’ambiente, il territorio locale e lo sviluppo sostenibile, azioni di bonifica e pulizia costante dei luoghi, compreso il Cimitero, con l’esigenza di abbattere i costi maggiorati che possano scaturire da costumi e usi scorretti o irriguardosi dei luoghi comuni e della loro fruizione;

Stante l’esigenza di estendere tutela circa la salubrità e l’Igiene dei luoghi pubblici come il locale cimitero;

Sentiti gli operatori commerciali e i fiorai, che attualmente vendono i fiori e le piante guarniti con involucri e confezioni in materiale plastico non biodegradabile, anche per l’utenza del cimitero, ma che si sono già resi aperti e disponibili all’esecuzione consapevole e immediata dell’ordinanza;

Visti gli atti d’ufficio,

Avverte che le precedenti Ordinanze Sindacali contrastanti con la presente si intendono abrogate.

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

O R D I N A

 

Con effetto immediato

 

  1. Agli esercenti il commercio di piante e fiori su tutto il territorio comunale, che:
  •  È fatto divieto di vendita di piante e fiori con confezioni in plastica non riciclabile, non biodegradabile e non compostabile, compreso l’uso di pellicole in alluminio per preservare le parti recise dei fiori freschi, per la vendita di fiori destinati al Cimitero Comunale.
  • All’interno dei locali commerciali, o in buona visibilità per gli ambulanti, ogni esercente di questa categoria dovrà esporre un avviso alla clientela, citando l’oggetto della presente ordinanza, specificando quindi che non potranno essere venduti fiori con imballaggi e confezioni in plastica non riciclabile, non biodegradabile e non compostabile, compreso l’uso di pellicole in alluminio, se destinati al Cimitero di Sciacca;

 

  1. AGLI UTENTI DEL CIMITERO CITTADINO È FATTO DIVIETO:

 

  • Di introdurre fiori freschi con confezioni e/o imballaggi, shopper, ecc., in plastica non riciclabile, non biodegradabile e non compostabile, compreso l’uso di pellicole in alluminio usate per preservare le parti recise dei fiori freschi.
  • Di abbandonare arbitrariamente, con susseguente danno ambientale e compromettendo il decoro cimiteriale, in modo indifferenziato e in contravvenzione con le norme del corretto conferimento, in cestini o mastelli non idonei, o per strada e negli anfratti, ogni porzione di residuo secco non biodegradabile delle confezioni floreali, così come i lumini votivi esausti, le bottiglie di plastica, i flaconi usati per l’approvvigionamento dell’acqua e/o ogni altro elemento residuale in plastica o materiale non riciclabile, non biodegradabile e non compostabile, comprese le pellicole in alluminio;
  • Di conferire, in modo irregolare, irrispettoso e abusivo, fiori finti, costituiti da multimateriale non riciclabile, insieme al residuo organico o al secco differenziato. Pertanto, si impone, che i lumini votivi esausti e i fiori finti usurati e danneggiati, vengano riposti in un contenitore personale, riportati a casa propria e conferiti nell’indifferenziata, come da calendario settimanale di raccolta.

                                                    A V V E R T E

 

  • Che chiunque contravvenga a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punito con le sanzioni amministrative stabilite dall’art. 7-bis del D.L. n. 267/2000, dai 25,00 € ai 500,00 €, dal D. L. n. 152/2006 e dai vigenti regolamenti comunali di Polizia Urbana, di Igiene e del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; inoltre sarà soggetto alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile penalmente ai sensi delle vigenti leggi;
  • che, qualora il trasgressore sia un esercente commerciale, che incorra per più di due volte nella violazione della presente ordinanza nell’arco di sei mesi, si procederà, oltre ad irrogare la sanzione amministrativa nella misura massima, anche nella sospensione temporanea dell’attività commerciale di vendita per almeno giorni 7.

D I S P O N E

 

  • La presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale, Commissariato della Polizia di Stato, Corpo Forestale della Regione Sicilia, Stazione dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, RTI Sea Srl – Bono Slp Srl, alla SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest, nonché altro idoneo personale incaricato dal Comune, e comunque a chiunque spetti farne rispettare la corretta esecuzione, o in caso di infrazione, la contestazione della medesima.
  • Della presente Ordinanza sarà data pubblicità agli operatori commerciali e ai cittadini tutti mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale dell’Ente.
  • Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente O.S. presso gli Uffici Comunali di Segreteria, Polizia Municipale, Ecologia e Ambiente del Comune.

 

La Presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Agrigento entro 30 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line e entro 60 gg ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR.

Palazzo Municipale, 27.10.2022

Il Dirigente III Settore                                                                                L’Assessore                                                                          Il Sindaco

Dr. Venerando Rapisardi                                                                   Arch Agnese Sinagra                                                          Dr. Fabio Termine

 

 

Ultimo aggiornamento

28 Ottobre 2022, 07:38